Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Ammende per Roma, Atalanta e Sampdoria
18.02.2020 18:20 di Redazione

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comminato ammende a tre squadre di Serie A dopo  l'ultimo turno di campionato:

 

"Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

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GIUDICE SPORTIVO - Ammende per Roma, Atalanta e Sampdoria

di Napoli Magazine

18/02/2024 - 18:20

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comminato ammende a tre squadre di Serie A dopo  l'ultimo turno di campionato:

 

"Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".