Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 15mila euro al Parma, multe anche per Lecce e Roma
11.03.2025 12:49 di Redazione

Il Giudice Sportivo di Serie A, in relazione alle gare del 28° turno di campionato, ha disposto le seguenti sanzioni:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all'8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS 185/527

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, una bottiglietta d'acqua; per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

 

ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 15mila euro al Parma, multe anche per Lecce e Roma

di Napoli Magazine

11/03/2025 - 12:49

Il Giudice Sportivo di Serie A, in relazione alle gare del 28° turno di campionato, ha disposto le seguenti sanzioni:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all'8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS 185/527

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, una bottiglietta d'acqua; per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.