Il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara tra GeVi Napoli e Luiss Roma, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West.
Questo il testo del provvedimento ufficiale:
"Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto arbitrale in merito alla mancata disputa della gara n. 2456 tra le società Napoli Basket e Luiss Roma del 13/01/2019 a causa del ritardato arrivo dell'ambulanza, giunta in campo alle ore 18.18 (quindi oltre i 15 minuti di tolleranza dall'orario previsto alle ore 18.00), preso atto della presenza nel palazzetto di un defibrillatore funzionate, come da integrazione al rapporto arbitrale acquisita in data 14/01/2019 con apposita comunicazione e-mail, letti in proposito il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Esecutivo Gare, considerato in merito alla determinazione arbitrale di non dar luogo alla disputa della gara, che l'incontro si sarebbe potuto svolgere attesa la presenza nell'impianto del defibrillatore, ai sensi degli art. 35, n.2 e 4 R.E. Gare, P.Q.M. dispone la ripetizione della gara secondo le modalità e tempistiche indicate dai competenti Uffici del Settore Agonistico al quale si trasmettono gli atti per i relativi incombenti. [art. 35,2 RG rec.,art. 35,4 RG]".
di Napoli Magazine
16/01/2019 - 12:49
Il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara tra GeVi Napoli e Luiss Roma, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West.
Questo il testo del provvedimento ufficiale:
"Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto arbitrale in merito alla mancata disputa della gara n. 2456 tra le società Napoli Basket e Luiss Roma del 13/01/2019 a causa del ritardato arrivo dell'ambulanza, giunta in campo alle ore 18.18 (quindi oltre i 15 minuti di tolleranza dall'orario previsto alle ore 18.00), preso atto della presenza nel palazzetto di un defibrillatore funzionate, come da integrazione al rapporto arbitrale acquisita in data 14/01/2019 con apposita comunicazione e-mail, letti in proposito il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Esecutivo Gare, considerato in merito alla determinazione arbitrale di non dar luogo alla disputa della gara, che l'incontro si sarebbe potuto svolgere attesa la presenza nell'impianto del defibrillatore, ai sensi degli art. 35, n.2 e 4 R.E. Gare, P.Q.M. dispone la ripetizione della gara secondo le modalità e tempistiche indicate dai competenti Uffici del Settore Agonistico al quale si trasmettono gli atti per i relativi incombenti. [art. 35,2 RG rec.,art. 35,4 RG]".